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Infrastrutture: nuovo ddl sul Debàt Public delle opere strategiche

lentepubblica.it • 27 Aprile 2015

debat_publicFavorire il confronto con le comunità coinvolte nella realizzazione delle infrastrutture. Lo propone il disegno di legge sul debàt public, all’esame delle Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente del Senato.

 

Al fine di garantire la massima informazione dei cittadini e delle formazioni sociali sulle decisioni di interesse pubblico, promuovendo la più ampia partecipazione degli interessati, nonché di assicurare l’imparzialità del confronto dei diversi punti di vista, la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale o con forte rilevanza socio-economica o impatto significativo sull’ambiente è sottoposta, nei casi individuati dalla presente legge, a dibattito pubblico.

 

Il debàt public è una fase della realizzazione delle infrastrutture di interesse strategico che permette ai cittadini di informarsi e di esprimere il loro punto di vista sull’integrazione e sulle conseguenze dei progetti.

 

Ai fini della presente legge sono considerati infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza strategica nazionale le infrastrutture e gli insediamenti di cui all’articolo 161, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e sono in ogni caso considerati infrastrutture e opere pubbliche con forte rilevanza socio-economica o impatto significativo sull’ambiente gli interventi per i quali sia prevista la valutazione di impatto ambientale obbligatoria o, se rientranti nell’elenco di cui al comma 2, il cui valore di investimento sia pari o superiore a 100 milioni di euro e che riguardino un bacino di utenza non inferiore a 250.000 abitanti, con esclusione di quelli conseguenti ai procedimenti concessori di cui agli articoli 5, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

Rientrano fra gli interventi:

 

a) realizzazione di autostrade o di superstrade;

 

b) realizzazione di linee ferroviarie;

 

c) realizzazione di vie di navigazione, o adeguamento dei canali esistenti alle dimensioni dei natanti di tonnellaggio elevato;

 

d) realizzazione o potenziamento di infrastrutture delle piste di aerodromi;

 

e) realizzazione o potenziamento di infrastrutture portuali;

 

f) realizzazione di linee elettriche;

 

g) realizzazione di gasdotti;

 

h) realizzazione di oleodotti;

 

i) realizzazione di depositi di scorie nucleari;

 

l) realizzazione di dighe idroelettriche o di dighe di ritenuta;

 

m) trasferimento di acqua da bacino fluviale, escluse le vie di navigazione;

 

n) stabilimenti e impianti culturali, sportivi, scientifici, turistici;

 

o) impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento rifiuti, discariche e termovalorizzatori.

 

 

 

Fonte: Senato della Repubblica Italiana
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